Non rimborsabilità dei PUFA Omega3 per la prevenzione secondaria nel pregresso infarto

Nota Regionale 7851 - Applicazione Sentenza Consiglio di Stato

venerdì 07 giugno 2013

Oggetto: Ordinanza Consiglio di Stato del 24/05/2013 su ricorso n. 3360/2013- Tar Lazio- non rimborsabilità dei PUFA Omeg&3.

Si fa riferimento alla nota prot.n. AOO/Ì52/6809 del 09 maggio 2013 con la quale si informava, che a seguito del ricorso proposto dalla Azienda farmaceutica Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., il TAR del Lazio con ordinanza n.01574/2013 aveva sospeso la determinazione della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica AIFA del 5 dicembre 2012 pubblicata in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, ripristinando il regime di rimborsabilità da parte del Sistema Sanitario Nazionale delle specialità medicinali appartenenti alla classe PUFA Omega 3 a decorrere dai giorno 11/04/2013.

Successivamente, in data 24 maggio 2013, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha accolto l'appello (ricorso ^3360/2013) per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR e, per l'effetto, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado motivando che l'interesse pubblico al contenimento della spesa è prevalente alla richiesta dell'Azienda.

Pertanto, a decorrere dai 24/05/2013, le specialità medicinali della classe PUFA Omega 3 prescritte per la prevenzione secondaria nei pazienti con pregresso infarto miocardico non sono rimborsabili dal Sistema Sanitaiio Nazionale, nelle more della definizione nel merito del contezioso la cui udienza pubblica è fissata il 17/12/2013.

Cordialmente.

Firmato dott.sa Angela Lomastro

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