Guardia medica - Omissione o rifiuto di atti d'ufficio

Il sanitario che rifiuta la visita richiesta per telefono, in casi di gravità, risponde per omissione di atti d'ufficio

lunedì 18 settembre 2017

Dal sito FNOMCeO

Cassazione Penale Sentenza n. 39428/17
– Guardia medica - Omissione o rifiuto di atti d'ufficio -  Il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l'accertamento delle reali condizioni di salute e l'adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all'esito del successivo ricovero ospedaliero.
FATTO E DIRITTO: La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12 gennaio 2017, ha confermato quella con cui il Tribunale di Ragusa aveva condannato C.A. alla pena di sei mesi di reclusione per il reato, qualificato come unico, di omissione di atti di ufficio ( art. 328 c.p. , comma 1), contestato in relazione all'art. 67, commi 1 e 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009, per avere egli, quale dipendente dell'ASP di (OMISSIS) ed incaricato di pubblico servizio nella qualità di medico della Guardia Medica di (OMISSIS), indebitamente rifiutato di effettuare la visita domiciliare ad G.A.. Costei, colta da improvvisi e lancinanti dolori addominali alle ore 00,40 del (OMISSIS), aveva fatto ripetutamente richiesta dell'intervento del medico di guardia per telefono insieme al proprio coniuge, il quale in seguito al perdurante malessere della moglie era costretto a trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale di (OMISSIS) presso cui la prima veniva ricoverata al reparto di chirurgia, affetta da colonangite.L'imputato aveva omesso altresì di annotare la richiesta di visita domiciliare nell'apposito registro, come prescritto dall'art. 67, comma 7, dell'A.C.N. 2. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza l'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, con due motivi di annullamento. La giurisprudenza di legittimità, secondo rigoroso indirizzo, ha in più occasioni affermato che, integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l'iniziale diagnosi sia stata confermata all'esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri doveri. Si è ancora ritenuto che il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l'accertamento delle reali condizioni di salute e l'adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all'esito del successivo ricovero ospedaliero. Il ricorso è quindi conclusivamente infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali).