Credito d'imposta per adeguamenti edilizi e computer

Il bonus fiscale per l’adeguamento dei luoghi di lavoro previsto dal decreto Rilancio

venerdì 17 luglio 2020

Fonte: Dott-Net

Per i medici e gli operatori sanitari è previsto il  credito d’imposta adeguamento istituito con l’art. 120 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 in conversione in legge), per adeguamento edilizio e per l’acquisto di computer, tablet e software, come si evince dalla Circolare n. 20/E del 2020 contenente chiarimenti in merito alla misura in commento.

Il beneficio, si ricorda, è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro (il limite è riferito all’importo delle spese ammissibili, per cui l’ammontare del credito non può eccedere la misura di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro).

È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione sono stati definiti con il Provvedimento del 10 luglio 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolabili gli investimenti finalizzati allo smart working

Con riferimento all’ambito oggettivo (spese ammissibili), nella Circolare n. 20/E dello scorso 10 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

quelli edilizi necessari per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica).
gli interventi per l’acquisto degli “arredi di sicurezza” ossia quelli finalizzati a garantire la riapertura delle attività in sicurezza.
Ammessi sono anche quelli che l’Agenzia delle Entrate fa rientrare nella voce “investimenti agevolabili”, vale a dire quegli “investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente”.

Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, rientrano ad esempio, nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Espressamente, pertanto, le Entrate ritengono che danno diritto al credito d’imposta anche le spese sostenute per l’acquisto di software purché rispettino la predetta finalità e l’acquisto di tutti quegli strumenti necessari a favorire il lavoro da casa, tra cui certamente possono farsi rientrare, computer, tablet, ecc.

A tale bonus se ne aggiunge un altro: si tratta di un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60mila euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Credito di imposta per l'affitto dello studio

Resta pressoché immutato il credito di imposta del 60 per cento per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, in cui rientrano anche gli uffici dei professionisti. L'unica novità di rilievo è la possibilità, da parte del conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, come sconto sul canone d'affitto. Il bonus - va ricordato - è diventato operativo con la pubblicazione di una circolare (la 14/E) e una risoluzione (la 32/E) dell'agenzia delle Entrate.

Niente saldo per l'Irap 2019

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Rafforzato il credito d'imposta per investimenti pubblicitari

È stato rafforzato il bonus pubblicità, ossia il credito di imposta del quale possono beneficiare anche i professionisti che pianificano investimenti in campagne pubblicitarie, acquistando spazi su giornali, quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o su Tv e radio locali, analogiche o digitali.

Per il 2020, il bonus è del 50 per cento ed è calcolato sull'investimento totale e non su quello incrementale. In origine, lo sgravio era del 75% e andava calcolato sul valore incrementale degli investimenti effettuati. In pratica si calcolava sulla differenza tra l'investimento effettuato nell'anno in corso e quello relativo all'anno precedente. Per il 2020 quest'ultima regola non vale. La comunicazione per l'accesso al beneficio va presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2020.