Contrassegno invalidi europeo non solo alle disabilità degli arti inferiori

Il parere 1567 del Ministero dei Trasporti estende la concessione a tutte le forme di disabilità grave

lunedì 19 dicembre 2016

Diritto.it

Cambiano le regole per ottenere il contrassegno invalidi per l’automobile. Da oggi, chiunque soffra di limitate capacità di deambulazione, per qualsiasi tipo di patologia, può ottenere previo esame medico il certificato. A stabilirlo è il Ministero dei Trasporti, che con il parere n. 1567/2016 specifica che il rilascio del contrassegno non è strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori.
 
L’indeterminatezza del Regolamento e la decisione del Ministero

Il parere n. 1567/2016 del Ministero dei Trasporti va a specificare quanto contenuto al secondo comma dell’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice Stradale. In tale articolo si stabilisce che il comune rilascia apposita autorizzazione per la circolazione dei veicoli alle "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta". Con l’autorizzazione viene emesso il contrassegno invalidi, che autorizza, tra le altre cose, a parcheggiare la vettura nelle apposite aree riservate. La definizione fornita di "persona con capacità di deambulazione impedita" è però, come si può notare, piuttosto generica: fino a oggi la norma era stata interpretata soprattutto con riferimento alla sussistenza di patologie agli arti inferiori. Con il nuovo parere, invece, il Ministero dei Trasporti propende per un’interpretazione ben più estensiva della norma.


A chi e quando viene rilasciato il contrassegno invalidi


Si legge infatti nel documento che il contrassegno invalidi per l’automobile può essere rilasciato a tutti i cittadini invalidi agli arti superiori, ai disabili psichici e più in generale a tutti coloro affetti da una patologia che preclude loro una autonoma e completa mobilità. Spetta all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, con ampio margine di discrezionalità, stabilire se tali condizioni sussistono. Inoltre, il Regolamento di Attuazione del Codice Stradale stabilisce che anche i cittadini che soffrono di invalidità motoria solo temporaneamente, a causa di un infortunio o di un trauma, possono richiedere una speciale autorizzazione e ottenere un temporaneo contrassegno. Anche in questo caso, ovviamente, l’invalidità temporanea deve essere certificata dal medico.
La procedura per ottenere il contrassegno invalidi è piuttosto semplice. Il cittadino deve innanzitutto recarsi all’ufficio medico-legale della ASL di appartenenza e farsi rilasciare una certificazione certificazione medica che attesti la sua ridotta mobilità. In seguito deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando a essa la certificazione medica. Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa è valida per cinque anni. Successivamente l’autorizzazione può essere rinnovata, ma il cittadino invalido deve presentare un nuovo certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni di ridotta mobilità. Il contrassegno di invalidità è strettamente personale ma non è vincolato a uno specifico veicolo; ha, infine valore in tutta Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea.