Medici: cambia la qualificazione fiscale

Medici di continuità ed emergenza con incarico a tempo determinato, per questi cambia la qualificazione fiscale.

mercoledì 30 novembre 2016

DOCTORSITE

La Fondazione E.N.P.A.M. ha partecipato alla stesura di parte delle istruzioni per la compilazione della nuova Certificazione Unica 2016, sollecitando, all’interno della modulistica, l’inserimento di appositi campi che hanno consentito agli Enti previdenziali diversi dall’INPS di certificare i contributi previdenziali riguardanti la categoria dei medici convenzionati/accreditati con il S.S.N. (tra i quali i medici di famiglia).

Successivamente alla pubblicazione delle istruzioni della C.U. 2016, alcune Aziende Sanitarie Locali hanno sollevato all’E.N.P.A.M. alcuni dubbi interpretativi in merito alla compilazione del punto “33” della C.U., presente nella sezione dei redditi da lavoro autonomo, riguardante i dati previdenziali della categoria dei medici di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato.

Più precisamente, è stata prodotta all’Ente da parte di un sindacato di categoria (A.N.C.L.- Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) la consulenza giuridica n. 901-7/2014, con cui l’Agenzia delle Entrate ha qualificato la categoria dei redditi conseguiti dai medici di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, come redditi da lavoro dipendente. Come precisato in detta Consulenza Giuridica, “l’apposizione di un termine agli incarichi conferiti a taluni medici nell’ambito del servizio di continuità assistenziale non determina una modifica della tipologia dei redditi da questi conseguiti, che devono essere ricompresi nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, così come quelli derivanti dagli incarichi a tempo indeterminato, oggetto della Risoluzione n. 14 del 5 febbraio 1999”.

Le A.S.L., infatti, anche per gli incarichi conferiti a tempo determinato, continuano  ad assumere un ruolo di direzione che si contrappone all’attività del medico caratterizzata dall’assenza di iniziativa economica e dalla preordinazione dei mezzi, degli orari e del luogo in cui eseguire la prestazione; in altri termini, nella fattispecie in esame, sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 2094 c.c. in tema di prestatore di lavoro subordinato.

In forza di tale interpretazione, alcune A.S.L. hanno dunque contestato all’E.N.P.A.M. il fatto che i contributi previdenziali versati per conto di medici di continuità assistenziale, a prescindere dalla configurazione del rapporto contrattuale, fossero da riportare nella sezione della C.U. dedicata ai lavoratori autonomi, anziché nella parte dedicata alla Certificazione lavoro dipendente e assimilati.

La consulenza giuridica di specie prende in esame il principio espresso dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione n. 14 del 05/02/1999 che, a sua volta, analizza non solo l’attività svolta dai medici di continuità assistenziale, ma anche quella svolta dagli addetti alla medicina dei servizi e all’emergenza territoriale, qualificando in generale gli emolumenti conseguiti per l’esecuzione di dette attività, con incarichi a tempo indeterminato, come redditi da lavoro dipendente.

Sulla base di questi principi, tenuto conto della similitudine nella disciplina dei contratti delle categorie interessate, nonché dell’interpretazione evidenziata nella Consulenza giuridica n. 901-7/2014, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori dubbi interpretativi in ordine all’esposizione nella C.U. dei contributi previdenziali versati per conto dei medici addetti alle attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale, il Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni dell’Enpam ha proposto all’Agenzia delle Entrate di modificare le istruzioni per la compilazione della prossima Certificazione Unica 2017, eliminando dal punto “33” della sezione dei redditi da lavoro autonomo le categorie dei medici dei servizi, di continuità ed emergenza a tempo determinato ed accorpandole con quelle al punto “53”.

Apportando queste modifiche, per le categorie in questione, se l’Agenzia Entrate accoglierà la proposta, diverrà del tutto  irrilevante la distinzione tra contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato, considerando la riconducibilità fiscale dei redditi conseguiti alla categoria dei redditi da lavoro dipendente e assimilati.