Rimborso per errori nei calcoli dell’assegno ad personam. La FIMMG scrive a Emiliano

Lettera del Segretario Regionale al Presidente Emiliano

giovedì 12 aprile 2018

Prot. 23/18  del 12/04/2018          

Egr. Presidente Regione Puglia
Michele Emiliano

Egregio Presidente,

ancora una volta, loro malgrado, i Medici di Medicina Generale pugliesi si ritrovano a dover subire una ulteriore inefficacia amministrativa di altri.
Emblematica è l’annosa questione della mancata cancellazione dall’anagrafe sanitaria di cittadini defunti, questione per la quale i Medici di Medicina Generale hanno dovuto subire attacchi mediatici da “sbatti il mostro in prima pagina”, oltretutto senza che alcun autorevole rappresentante del sistema abbia sentito e senta il “dovere” di chiarire che il tutto era ed è generato da un illogico e insopportabile mancato allineamento tra le anagrafi comunali e l’anagrafe sanitaria regionale, nonostante l’era spinta della informatizzazione.

 Risultato: i Medici di Medicina Generale hanno restituito il “malricevuto” contrabbandato come “maltolto” senza che nessun “vero” responsabile abbia risposto della sua insipienza operativa.
Ma non basta. Come in un dejà vu si ripresenta la questione del “malricevuto”. Questa volta è l’errata corresponsione ai Medici di Medicina Generale dell’indennità contrattuale del fondo derivante dall’assegno ad personam. Anche questa volta i Medici di Medicina Generale sono costretti a subire per l’errata interpretazione della norma.

E in tutto questo c’è sempre un altro attore che subisce un grave danno: è il Servizio Sanitario Regionale, che deve sobbarcarsi il danno economico, di non poco conto, per costi organizzativi e costi di personale assolutamente non dovuti.

Per quanto sopra, la Fimmg è a rappresentarLe che è necessario un Suo autorevole intervento affinché siano individuate le responsabilità di questa ulteriore débâcle amministrativa.
Inoltre la Fimmg richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 18975 del 24/09/15, fatta propria dalla ASL Ba, in base alla quale il rapporto tra MMG e SSN “è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. S.U. nn. 20344 del 21.10.2005, 14810 del 18.10.2002, 10960 dell'8.8.2001, n. 532 del 3.8.2000, n. 4955 del 3.6.97, n. 8547 del 4.8.1995). Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 C.P.C., n. 3)”, ritiene che nella fattispecie del rapporto libero professionale, nel recupero delle somme “malricevute” sia da applicare la prescrizione breve di cinque anni.

Pertanto la Fimmg Le chiede, in autotutela per la Pubblica Amministrazione, di disporre il ricalcolo delle somme “malricevute” da restituire.
In attesa di riscontro, Le invia distinti saluti
Il Segretario Regionale
Dott. Ignazio Aprile