Nuove prestazioni ENPAM a tutela della genitorialità

Considerazioni sulla tassazione

venerdì 07 luglio 2017

DOCTORSITE.IT

Tra i nuovi istituti recentemente attivati presso l’Enpam a tutela della maternità e della paternità degli iscritti, un rilievo significativo assume l’indennità percepibile per la gravidanza a rischio, sinora non contemplata fra le prestazioni erogabili dalla Fondazione e rivolta principalmente alle libere professioniste, dal momento che le dottoresse convenzionate hanno la possibilità di utilizzare strumenti molto più remunerativi, quali l’indennità per invalidità temporanea.

L’indennità per gravidanza a rischio può essere erogata, per un massimo di sei mensilità, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa. L’importo, per il 2017, è pari ad € 33,50 al giorno.

Sebbene questa indennità sia stata inserita nel testo della tutela della genitorialità (art. 8), l’indennità erogata dall’ENPAM – in quanto riconosciuta all’iscritto previa astensione effettiva dell’attività lavorativa – può ritenersi analoga, sotto il profilo fiscale, alle prestazioni erogate per inabilità temporanea all’attività professionale.

Ne consegue che, al momento della liquidazione del nuovo trattamento previdenziale, l’Ente applicherà la ritenuta alla fonte secondo questi criteri:

per le indennità di gravidanza a rischio erogate alla categoria dei medici il cui rapporto di lavoro è fiscalmente assimilato a quello da lavoro dipendente (come gli specialisti ambulatoriali, i medici della medicina dei servizi, nonché gli addetti alla continuità assistenziale ed emergenza territoriale), verrà applicata la ritenuta IRPEF nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, vale a dire il 23% ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/73;
per le indennità di gravidanza a rischio riconosciute alla categoria dei liberi professionisti, medici di Medicina Generale, pediatri di libera scelta, e specialisti esterni, il cui rapporto di lavoro è fiscalmente inquadrato come reddito da lavoro autonomo, verrà applicata la ritenuta d’acconto nella misura del 20% ex art. 25 del D.P.R. n. 600/73.
Per quanto attiene invece alla nuova tutela dei sussidi a sostegno della genitorialità (art. 10 del nuovo Regolamento), il regime fiscale è quello attualmente applicato ai sussidi concessi a titolo assistenziale, cioè, secondo i casi, l’assimilazione ai redditi professionali o da pensione.

La cifra messa a disposizione per il 2017 è di 1.500 euro, da utilizzare per le spese di nido (pubblico e privato accreditato) e babysitting nei primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il beneficio è concesso una sola volta per ciascun figlio.

E’ all’esame un approfondimento su questa tematica per individuare se possa essere adottata dall’Ente una disciplina fiscale di favore analoga a quella prevista per i sussidi assistenziali concessi dagli enti pubblici ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 601/73 secondo cui “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF) e dall’imposta locale sui redditi (ILOR) nei confronti dei percipienti”.

La tassazione, già non piacevole di per sé, diventa ancora più indigeribile se ad essere colpiti sono redditi liquidati per sopperire a situazioni di bisogno. Ecco perché ci si sta impegnando per trovare un fondamento giuridico per l’esenzione dal prelievo fiscale.