Il jobs act dei lavoratori autonomi

Cosa cambia per i medici

martedì 27 giugno 2017

Doctorsite

Il 10 maggio il Senato ha definitivamente approvato il testo del Disegno di Legge (atto n. 2233-B) recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, cd. Jobs Act autonomi.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il provvedimento interessa i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali (e quindi anche i medici di famiglia e tutti i professionisti medici ed odontoiatri con contratto provvisorio e pagati su fatturazione), i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori occasionali. Sono esclusi dal suo ambito di applicazione gli imprenditori ed i piccoli imprenditori.

La legge si compone di due Capi: il Capo I “Tutela del Lavoro autonomo” ed il Capo II “Lavoro agile”.

All’art. 1 viene specificato l’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla tutela del lavoro autonomo, individuandolo nei “rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile”.

Nel Capo II viene, invece, disciplinato il lavoro agile (smart working) promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro. La prestazione lavorativa verrà eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Il dipendente che si troverà a lavorare a queste condizioni, godrà di parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che lavorano in azienda e avrà gli stessi limiti orari stabiliti dai contratti collettivi.

Tra le varie norme introdotte, vediamo qui di seguito le principali novità che potrebbero avere riflessi di natura professionale o previdenziale.

Prestazioni sociali aggiuntive (art. 6, comma 1). Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per abilitare gli Enti di previdenza di diritto privato (e quindi anche la Fondazione Enpam), anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
Si tratta di una svolta significativa, perché per la prima volta viene messa nero su bianco una particolare libertà di azione delle Casse professionali in ambito di welfare integrato. E l’Enpam, che già è intervenuto con una interessante disciplina aggiuntiva sulla tutela della genitorialità, è già pronto a lavorare per tutelare i lavoratori attivi (e la conseguente contribuzione previdenziale) con interventi mirati.

Ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata (art. 6, comma 2 e 3). La norma introduce un’ulteriore delega legislativa finalizzata ad incrementare le prestazioni legate ai versamenti della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali (sono quindi esclusi i medici in formazione e i titolari di assegni di ricerca, che sono comunque iscritti all’Enpam), mediante agevolazioni in materia di requisiti di accesso alle prestazioni di maternità (e prevedendo l'introduzione di massimali e minimali) e l’estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni di malattia. Per il finanziamento di questi interventi è previsto l'incremento della contribuzione aggiuntiva in misura tale da garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica.
Novità su congedi, malattia e maternità (art. 8, comma 4 ss). Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, viene esteso a sei mesi il periodo di congedo parentale di cui usufruire entro i primi tre anni di vita del bambino. È stato, inoltre, inserito un tetto massimo di sei mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza). Queste disposizioni si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo (comma 7). Il comma 10, infine, equipara i periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative alla degenza ospedaliera.
Interessanti anche le novità in tema di spese di formazione, su cui ci soffermeremo in altra sede.