Fisco: medici convenzionati liberi dall'IRAP

Niente Irap per il medico di base convenzionato con il SSN dal quale percepisce oltre il 90% dei propri compensi.

lunedì 21 agosto 2017

Sole 24 Ore (Norme e Tributi)
Niente Irap per il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn)dal quale percepisce oltre il 90% dei propri compensi. Lo ha stabilito la Ctr Sicilia, sezione staccata FISCO Medici convenzionati «liberi» dall'Irap di Siracusa, conia sentenza 1780/4/2017, secondo la quale il medico non è assoggettato all'Irap perché tale professione esclude l'autonoma organizzazione. La Commissione precisa inoltre che la presenza di una segretaria part-time non è rilevante poiché l'impiegata non svolgevafunzionimedico-sanitarie. ? pagina 18 Attività produttive. Esclusa l'autonoma organizzazione in quanto l'impiegata svolge funzioni diverse da quelle medico-sanitarie Niente Irap al medico convenzionato Stop al prelievo anche con una segretaria part-time se la quasi totalità dei compensi arriva dal Ssn Guido Chiametti ^m II medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), dal quale percepisce oltre il 90% dei suoi compensi, non è assoggettato all'Irap perché tale professione esclude l'autonoma organizzazione. Neanche la presenza di una segretaria part-time influisce sull'attività di medico svolta dal contribuente, in quanto l'impiegata ha funzioni diverse da quelle prettamente medico-sanitarie (ad esempio riceve le telefonate, prenotale visite o eventuali spostamenti e gestisce l'ordine di ricevimento dei pazienti). Ad affermare questo principio è laCtr Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la sentenza 1780/4/2017 (presidente Russo, relatore Feria). La vicenda Un medico di base convenzionato con il Ssn non corrispondeva l'Irap per l'anno 2006 e l'ufficio iscriveva a ruolo le somme indebitamente non pagate. La cartella notificata veniva impugnata, eccependo la sua nullità. Il contribuente sosteneva non dovuta l'imposta, mancando i presupposti di organizzazione di lavoro e di capitale; eccepiva la violazione della sentenza 156/2001 della Corte costituzionale; chiedeva l'annullamento dell'atto impugnala CON FERMA Per i giudici il professionista non si era dotato di attrezzature particolari e quindi non aveva investito pesantemente sull'attività to, con vittoria di spese. L'ufficio si opponeva davanti alla Ctp e contestava le eccezioni del ricorrente, sostenendo dovuta l'imposta dai professionisti che esercitano l'attività in modo organizzato e continuativo. Per questo motivo chiedeva lareiezione del ricorso e il pagamento delle spese. La Ctp accoglieva il ricorso e il giudice d'appello - con la sentenza in commento - ha confermato il verdetto, condannando l'Agenzia al rimborso delle spese del giudizio. La sentenza La pronuncia siciliana è un'ulteriore riprova degli inconvenienti che l'Irap - da quando è entrata in vigore nel nostro ordinamento fiscale - continuaa creare. Spesso, infatti, il contribuente sostiene che manchino i due requisiti che il professionista deve possedere, cioè: ¦ l'autonoma organizzazione; ¦ la presenza di capitale investito (attrezzature ed altro). Argomentazioni di fronte alle quali, non di rado, il Fisco insiste con le proprie pretese, alimentando il contenzioso. Nel caso in esame, secondo i giudici il medico aveva dimostrato che l'incasso per il 2006 derivava per oltre il 90%deisuoi compensi provenienti dal Servizio sanitario nazionale. Inol-trelaCtrsottolineacheilprofes-sionistanon erado tato di attrezzature particolari e, quindi, per l'attività lavorativa non aveva investito eccessivamente. La giurisprudenza La stessa Corte di cassazione, con ordinanza 106/2014, ha af~ fermato che lo studio dei medici convenzionati con il Ssn, anche se dotato di attrezzature, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'Irap. I dubbilegati all'eventuale as-soggettabilità Irap del reddito del professionista vengono esaminati quasi sempre dal giudice tributario, in quanto così ha disposto la sentenza della Corte costituzionale 156/2001. Il risultato è che, in attesa di una revisione della normativa da parte del legislatore, questo tipo di situazioni costituisce un'ulteriore causa di sovraccarico delle commissioni tributarie.