No all'omicidio colposo se il medico sbaglia «seguendo» i colleghi

Assolto il medico di CA che si era fidato dei giudizi dei colleghi ospedalieri in un recente ricovero

martedì 17 novembre 2015

Sole24ore Sanità

Niente omicidio colposo per il medico a domicilio che sbaglia la diagnosi, appiattendosi sulle conclusioni dai colleghi che avevano osservato il paziente nel corso di un ricovero. La Corte di cassazione, con la sentenza 45527 , amplia il raggio d'azione della legge Balduzzi, che depenalizza la colpa medica lieve, estendendola anche ad addebiti diversi dall'imprudenza, precisando che «pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia» può essere applicata anche quando in discussione sia la diligenza.

Del principio beneficia qui un medico di continuità assistenziale (l'ex guardia medica), che, nel corso di una visita a casa non aveva inviato al pronto soccorso un paziente con dolore al torace che si irradiava al braccio. L'uomo era morto per una sindrome coronarica acuta la sera stessa. L'esito fatale non aveva impedito al Gip di assolvere il sanitario per l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, con la formula «perché il fatto non costituisce reato», applicando di fatto, la “legge Balduzzi” (189/2012) un mese prima della sua entrata in vigore.

Secondo il giudice per l'udienza preliminare, l'imputato si era “fidato” delle valutazioni effettuate pochi giorni prima, nel corso di un ricovero, dal quale il paziente era uscito con la diagnosi di «sospetta colica addominale». 

Per i giudici di appello, che lo avevano condannato, il medico avrebbe dovuto sentirsi svincolato dai precedenti giudizi e procedere ad una autonoma valutazione dei sintomi, considerato anche che la vittima era stata dimessa contro la volontà dei sanitari e prima che fossero ultimati gli accertamenti. Ma la condanna non è abbastanza motivata.

La Cassazione sottolinea che è illogico parlare di imperizia senza tenere conto che alla base della diagnosi c'è un'attività di anamnesi che comprende la storia clinica del paziente, precedenti ricoveri compresi. Correttamente dunque il giudice di primo grado aveva tenuto in debito conto il peso che le valutazioni dei colleghi avevano avuto nel depistare l'imputato. 

La Corte d'appello ha poi sbagliato a non considerare la possibilità di applicare, la depenalizzazione Balduzzi anche quando è in discussione la diligenza e non solo l'imperizia. Il medico del servizio di continuità assistenziale, come sottolineato dal giudice di primo grado, si era «conformato ai princìpi di scienza medica rapportati agli elementi e alle risorse disponibili». L'iniziativa di mandare il paziente al pronto soccorso, in presenza degli stessi sintomi, avrebbe costituito quindi «un eccesso di prudenza». Per la Cassazione la legge Balduzzi deve essere considerata uno “scudo” contro istanze punitive non giustificate da errori gravi rispetto al “sapere codificato”. Ora i giudici di appello sono chiamati a rivedere il verdetto.