ISEE: pubblicato il decreto che ne rafforza il sistema dei controlli

Istituita una banca dati

lunedì 01 luglio 2013

Biancamaria Consales (Diritto.it)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto 8 marzo 2013 sulla definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il provvedimento è stato emanato in osservanza di quanto previsto dal Decreto Monti ed istituisce, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), una banca dati, proprio al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE.
La banca dati è alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato. Tali informazioni, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali.

Il decreto fornisce, all’art. 1, le principali definizioni: pertanto, sono prestazioni sociali quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; prestazioni sociali agevolate quelle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; ed, ancora, ente erogatore, l’ente titolare dell’erogazione di prestazioni sociali agevolate; SISS, il sistema informativo dei servizi sociali; ISR, l’indicatore della situazione reddituale; ISP, l’indicatore della situazione patrimoniale.
 In particolare, le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono i dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario; la tipologia delle prestazioni sociali agevolate ed, infine, le informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.
Nell’ipotesi in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell’informazione sull’eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica.
In merito all’utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate, va precisato che le informazioni in essa contenute sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, all’irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali.
Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate possono accedere, per finalità di controllo, l’INPS, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza; i medesimi enti possono accedere anche alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell’ISEE, gestito dall’INPS. Le informazioni della banca dati sono utilizzate dall’INPS, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.
È onere dell’INPS rendere disponibili le informazioni contenute nella banca dati, nonché le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d’età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al Ministero del lavoro, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e a fini statistici, di ricerca e di studio, ed alle Regioni, Province Autonome, Comuni ed altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al D.Lgs. 196/2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza, nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al D.Lgs. 82/2005.

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